Belgio

Legislazione Nazionale sulla donazione di organi

Riferimenti delle leggi principali

L. 1986-06-13/37–legge sul prelievo e il trapianto d’organi: legge originaria che è poi stata integrata numerose volte, a seguire leggi di modifica: L. 1987-02-17/31, L. 2001-12-07/75, L. 2003-12-22/42, L. 2006-06-14, L. 2006-12-27/32, L. 2007-02-25/57, L. 2008-12-19/44, L. 2012-07-03/08, L. 2013-03-17/14, L. 2014-02-07/13, L. 2015-07-17/38, L. 2018-03-21/32, L. 2019-05-22/19)

Normativa europea a cui la legge ha dovuto adattarsi: Direttiva 2010/53/UE

 Modalità di consenso o dissenso alla donazione e organi donabili

Il consenso a donare viene dato tramite l’iscrizione ad un Registro Nazionale, nel quale vengono riportate le volontà degli individui di consenso o di opposizione. Ciò deve avvenire per iscritto, dinnanzi ad un testimone. Per le persone non iscritte a tale Registro, vale il principio di silenzio assenso. La volontà deve essere espressa dall’individuo in modo libero e consapevole.

Organi donabili: gli organi che possono essere donati sono: reni, cuore, polmoni, fegato, pancreas, intestino. I tessuti che possono essere donati sono: ossa, pelle, valvole cardiache, vasi sanguigni, tendini e cornee.

Normativa in materia di trapianti di organi umani

cuore

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