Legislazione Nazionale sulla donazione di organi
Riferimenti delle leggi principali
Legge del 2004 sul trapianto di organi umani per scopi medici GU 144/12 e relative ordinanze.
Modalità di consenso o dissenso alla donazione e organi donabili
Non c’è limite di età per poter donare (nel caso di minorenni serve il consenso dei genitori). Donazione da persona deceduta può avvenire solo dopo la morte cerebrale (determinata da due prove cliniche). Organi/tessuti da donatore vivente vengono prelevati solo se non esistono organi/tessuti appropriati di una persona deceduta e non esiste un altro metodo di trattamento approssimativamente uguale
Trapianto da donatori viventi eseguito in casi individuali, assicurando il rispetto di rigorosi standard professionali e bioetici, dopo l’approvazione del comitato etico istituzionale e consenso scritto del ricevente.
Modalità di consenso: consenso presunto (tuttavia, per consuetudine si consulta la famiglia della persona deceduta e la decisione della famiglia viene rispettata)
Organi donabili: pancreas, fegato, rene, intestino tenue, cuore, polmone
Possibilità di trapianti multiorgano: sì
Normativa in materia di trapianti di organi umani