Legislazione Nazionale sulla donazione di organi
Riferimenti delle leggi principali
Le principali leggi in materia di donazione di organi e tessuti in Francia sono la legge del 6 agosto 2004 relativa alla bioetica e le seguenti revisioni del 7 luglio 2011 e del 26 gennaio 2016. La legge Caillavet del 22 dicembre 1976 è ugualmente importante poiché per la prima volta furono affermati quelli che sono tutt’oggi i principi fondamentali della donazione secondo il codice francese: il principio del presunto consenso, la gratuità e l’anonimato.
Modalità di consenso o dissenso alla donazione e organi donabili
La modalità di consenso è quella del tacito assenso o presunto consenso: chiunque viene ritenuto un potenziale donatore alla morte, a meno che durante la propria vita non si sia espressa non volontà di donare organi o tessuti, in qualsiasi modalità [Legge Caillavet, art. 2]. Un modo per esprimere il rifiuto al prelievo di organi o tessuti a fini di donazione è l’iscrizione presso il registro nazionale automatizzato (Registre National des Refus), gestito dall’Agenzia della Biomedicina. È possibile esprimere il rifiuto al prelievo anche solo di specifici organi o tessuti. Per quanto riguarda la donazione da un adulto vivo, il ricevente e il donatore devono essere imparentati o conviventi da almeno due anni. In questo caso, il donatore deve essere maggiorenne e in pieni diritti, oltre che fisicamente in grado di sostenere un intervento chirurgico, e aver espresso il suo consenso libero e informato davanti al Presidente del Tribunale di Grande Istanza o al magistrato da lui designato [Legge del 2004, art. L. 1231-1]
Gli organi e i tessuti che si possono donare in vita sono: il midollo osseo, i reni (solamente se donatore e ricevente hanno legami di parentela), la pelle, frammenti ossei ed eccezionalmente il lobo epatico e polmonare.
Nel caso di donazione di midollo osseo, il donatore può anche essere un minore o un adulto sotto tutela giuridica, se il ricevente è un suo familiare e non è possibile trovare alcun donatore maggiorenne non sotto tutela [Legge del 2004, art. L. 1241-3 e 4].
Nel caso di donazione post-mortem, vengono prelevati, quando possibile: il cuore, il fegato, i reni, i polmoni, il blocco cuore-polmoni, il pancreas, parti dell’intestino, le cornee, la pelle, le vene e le arterie, le ossa, i legamenti, i tendini e le valvole cardiache.
Normativa in materia di trapianti di organi umani