Legislazione Nazionale sulla donazione di organi
Riferimenti delle leggi principali
Repubblica di Lituania, legge sulla donazione e trapianto di tessuti, cellule e organi umani (19 novembre 1996 n. I-1626); Direttiva 2004/23 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004 L 102, pag. 48-58); Direttiva 2010/45 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010 (GU 2010 L 207, pag. 14).
Modalità di consenso o dissenso alla donazione e organi donabili
Il modulo di consenso per la donazione degli organi è fornito da strutture sanitarie e/o medico di base (“consent statement form”).
Organi donabili
Donazioni da vivente: un donatore vivente può donare tessuti e organi non rigenerativi per il trapianto solo ad un coniuge, familiare con un vincolo di sangue o attraverso il metodo di donazione in coppia (Art.6 della Legge 19 novembre 1996 N. I-1626); possono essere donati anche sangue, midollo osseo, tessuto muscolare e la membrana amniotica
Donazioni post mortem: cuore, polmoni, reni, fegato, pancreas, intestino, pelle, ossa, tendini, cartilagine, cornee, valvole cardiache e vasi sanguigni
Normativa in materia di trapianti di organi umani